Art. 2.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

      1. Il primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Sono organi dell'azienda il direttore generale, il Collegio di direzione e il collegio sindacale».